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	<title>Comments on: gli effetti collaterali della rettifica online</title>
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	<description>strategie digitali</description>
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		<title>By: frap1964</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2009/07/07/gli-effetti-collaterali-della-rettifica-online/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>frap1964</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:28:23 +0000</pubDate>
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		<description>Come ho già scritto anche altrove, c&#039;è la questione non secondaria relativa al vincolo &quot;entro 48 ore dalla richiesta.&quot;

Ora chiunque capisce che questo apre alle più varie e diverse interpretazioni, ma è evidente che il senso comune non può che essere: &quot;entro 48 ore dal ricevimento della richiesta&quot;.

Il ricevimento deve essere evidentemente tracciabile e dimostrabile in caso di contestazione davanti al pretore, anche al fine di poter far applicare le eventuali sanzioni.
Per quanto mi risulta, ad oggi, gli unici mezzi legali riconosciuti in questo senso sono la raccomandata AR e, ma solo in parte, il fax (che in teoria però può arrivare anche &quot;non leggibile&quot;).
Potrebbe forrse esserlo l&#039; e-mail certificata in futuro, ma al momento la cosa è una chimera.

Ergo serve un indirizzo postale &quot;fisico&quot; cui poter inviare la richiesta.
Mentre è fatto obbligo per legge alle &quot;testate registrate&quot; di pubblicarlo, così non mi risulta sia per chiunque possieda un blog (almeno al momento) e/o un &quot;sito generico&quot;.

Come si possa quindi sostenere e/o pensare che questa norma riguardi tutti i siti informatici indistintamente francamente io non l&#039;ho ancora capito.

Altro aspetto che la legge non affronta affatto è quello della &quot;persistenza&quot; dell&#039;eventuale smentita in rete.
Quindi se la pubblico con la medesima visibilità iniziale della notizia, anche solo per un giorno (oppure meno) e poi la faccio opportunamente &quot;sparire in archivio&quot;, che succede?

Poi la discussione potrebbe allegramente continuare su cosa si debba intendere invece per &quot;stampa non periodica&quot;, che pure qui l&#039;imporre di far pubblicare smentite a proprie spese su quotidiani nazionali rischia di diventare un bel sistema coericitivo ed alternativo per limitare la libertà di espressione di ciascuno. 
E comunque il 57bis c.p. implica l&#039;esistenza di una figura di editore e/o di uno stampatore, ergo la vedo comunque un po&#039; dura l&#039;interpretazione nel caso dei blog, SN, ecc. ecc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come ho già scritto anche altrove, c&#8217;è la questione non secondaria relativa al vincolo &#8220;entro 48 ore dalla richiesta.&#8221;</p>
<p>Ora chiunque capisce che questo apre alle più varie e diverse interpretazioni, ma è evidente che il senso comune non può che essere: &#8220;entro 48 ore dal ricevimento della richiesta&#8221;.</p>
<p>Il ricevimento deve essere evidentemente tracciabile e dimostrabile in caso di contestazione davanti al pretore, anche al fine di poter far applicare le eventuali sanzioni.<br />
Per quanto mi risulta, ad oggi, gli unici mezzi legali riconosciuti in questo senso sono la raccomandata AR e, ma solo in parte, il fax (che in teoria però può arrivare anche &#8220;non leggibile&#8221;).<br />
Potrebbe forrse esserlo l&#8217; e-mail certificata in futuro, ma al momento la cosa è una chimera.</p>
<p>Ergo serve un indirizzo postale &#8220;fisico&#8221; cui poter inviare la richiesta.<br />
Mentre è fatto obbligo per legge alle &#8220;testate registrate&#8221; di pubblicarlo, così non mi risulta sia per chiunque possieda un blog (almeno al momento) e/o un &#8220;sito generico&#8221;.</p>
<p>Come si possa quindi sostenere e/o pensare che questa norma riguardi tutti i siti informatici indistintamente francamente io non l&#8217;ho ancora capito.</p>
<p>Altro aspetto che la legge non affronta affatto è quello della &#8220;persistenza&#8221; dell&#8217;eventuale smentita in rete.<br />
Quindi se la pubblico con la medesima visibilità iniziale della notizia, anche solo per un giorno (oppure meno) e poi la faccio opportunamente &#8220;sparire in archivio&#8221;, che succede?</p>
<p>Poi la discussione potrebbe allegramente continuare su cosa si debba intendere invece per &#8220;stampa non periodica&#8221;, che pure qui l&#8217;imporre di far pubblicare smentite a proprie spese su quotidiani nazionali rischia di diventare un bel sistema coericitivo ed alternativo per limitare la libertà di espressione di ciascuno.<br />
E comunque il 57bis c.p. implica l&#8217;esistenza di una figura di editore e/o di uno stampatore, ergo la vedo comunque un po&#8217; dura l&#8217;interpretazione nel caso dei blog, SN, ecc. ecc.</p>
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		<title>By: Luca Alagna</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2009/07/07/gli-effetti-collaterali-della-rettifica-online/comment-page-1/#comment-1219</link>
		<dc:creator>Luca Alagna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:59:51 +0000</pubDate>
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		<description>certamente i meccanismi di tutela devono sempre esserci e in realtà la legge sulla diffamazione esiste per questo e funziona già su internet, non ne serve un&#039;altra specifica ma questo non vuol dire che bisogna nascondere le falsità.
Il problema semmai è che la falsità e la lesività che portano a un obbligo di legge sui blog sarebbero concetti assolutamente soggettivi.
Nelle intenzioni originali servono per bilanciare il potere della stampa ma qui non c&#039;è alcun potere, c&#039;è conversazione e meccanismi di autorevolezza: non serve tutelare un diritto di replica perchè la replica è una possibilità insita in questo sistema e sempre accessibile a tutti.
Diverso discorso per la diffamazione, naturalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>certamente i meccanismi di tutela devono sempre esserci e in realtà la legge sulla diffamazione esiste per questo e funziona già su internet, non ne serve un&#8217;altra specifica ma questo non vuol dire che bisogna nascondere le falsità.<br />
Il problema semmai è che la falsità e la lesività che portano a un obbligo di legge sui blog sarebbero concetti assolutamente soggettivi.<br />
Nelle intenzioni originali servono per bilanciare il potere della stampa ma qui non c&#8217;è alcun potere, c&#8217;è conversazione e meccanismi di autorevolezza: non serve tutelare un diritto di replica perchè la replica è una possibilità insita in questo sistema e sempre accessibile a tutti.<br />
Diverso discorso per la diffamazione, naturalmente.</p>
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		<title>By: Giulia</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2009/07/07/gli-effetti-collaterali-della-rettifica-online/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/?p=221#comment-1218</guid>
		<description>Sia chiaro, io non sto difendendo il riferimento legislativo o la rettifica. Quello che voglio dire è che se proprio vogliamo fare critica, cerchiamo di farla in maniera cosciente e costruttiva. Dire che la rettifica danneggia chi è stato diffamato fa passare il messaggio &quot;nascondiamo le falsità, facciamo in modo che se ne parli il meno possibile&quot;. Il messaggio che dovrebbe essere chiaro è, secondo me, &quot;la rettifica non serve perchè la rete ha meccanismi di selezione e conversazione diversi&quot; (cito il tuo commento, permettimelo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sia chiaro, io non sto difendendo il riferimento legislativo o la rettifica. Quello che voglio dire è che se proprio vogliamo fare critica, cerchiamo di farla in maniera cosciente e costruttiva. Dire che la rettifica danneggia chi è stato diffamato fa passare il messaggio &#8220;nascondiamo le falsità, facciamo in modo che se ne parli il meno possibile&#8221;. Il messaggio che dovrebbe essere chiaro è, secondo me, &#8220;la rettifica non serve perchè la rete ha meccanismi di selezione e conversazione diversi&#8221; (cito il tuo commento, permettimelo)</p>
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		<title>By: Luca Alagna</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2009/07/07/gli-effetti-collaterali-della-rettifica-online/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Luca Alagna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/?p=221#comment-1217</guid>
		<description>è proprio per quest&#039;ultimo motivo che scrivi tu che una rettifica obbligatoria per legge è inutile, la Rete ha meccanismi di selezione e conversazione diversi.
Sapendo tutti che è un atto obbligatorio e con contenuti interamente scritti dalla parte offesa (massimo 30 righe poi...) come fa ad intaccare realmente l&#039;autorevolezza del blogger? 
Perchè poi non ci scordiamo che si parla di lesione della dignità ma non si capisce chi debba stabilire prima cosa sia lesivo e di affermazioni contrarie a verità e non si capisce chi stablisca prima questa verità.
In pratica, nel dubbio, si pubblicheranno TUTTE le rettifiche più disparate e a maggior ragione questo livellamento incontrollato del diritto non riuscirà a cambiare la fiducia dei lettori-utenti e l&#039;attendibilità del blogger.

Detto questo il principio per cui una legge stabilisca cosa dobbiamo dire in una conversazione è oscurantista, odioso ma allo stesso tempo anche abbastanza stupido... (e ho già scritto un paio di modi per superarlo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è proprio per quest&#8217;ultimo motivo che scrivi tu che una rettifica obbligatoria per legge è inutile, la Rete ha meccanismi di selezione e conversazione diversi.<br />
Sapendo tutti che è un atto obbligatorio e con contenuti interamente scritti dalla parte offesa (massimo 30 righe poi&#8230;) come fa ad intaccare realmente l&#8217;autorevolezza del blogger?<br />
Perchè poi non ci scordiamo che si parla di lesione della dignità ma non si capisce chi debba stabilire prima cosa sia lesivo e di affermazioni contrarie a verità e non si capisce chi stablisca prima questa verità.<br />
In pratica, nel dubbio, si pubblicheranno TUTTE le rettifiche più disparate e a maggior ragione questo livellamento incontrollato del diritto non riuscirà a cambiare la fiducia dei lettori-utenti e l&#8217;attendibilità del blogger.</p>
<p>Detto questo il principio per cui una legge stabilisca cosa dobbiamo dire in una conversazione è oscurantista, odioso ma allo stesso tempo anche abbastanza stupido&#8230; (e ho già scritto un paio di modi per superarlo).</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>By: Giulia</title>
		<link>http://www.stilografico.com/2009/07/07/gli-effetti-collaterali-della-rettifica-online/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stilografico.com/?p=221#comment-1216</guid>
		<description>Scusa, ma io non sono per niente d&#039;accordo. E&#039; vero che la rettifica rende più evidente il post originale, ma è anche vero che intacca, insieme ai post che è possibile scrivere successivamente, l&#039;attendibilità dell&#039;autore, attendibilità che poi è uno dei principi su cui ci basiamo per giudicare un buon blog. Non si può, secondo me, accettare il principio secondo cui, in un modo o nell&#039;altro, se sono state scritte cose false il solo correggerle e portarle all&#039;attenzione pubblica sia deleterio. Il messaggio che dovrebbe passare è esattamente quello opposto, ossia che anche senza rettifica, i meccanismi di diffusione di una notizia portino alla selezione delle informazioni attendibili e alla smentita di quelle false.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa, ma io non sono per niente d&#8217;accordo. E&#8217; vero che la rettifica rende più evidente il post originale, ma è anche vero che intacca, insieme ai post che è possibile scrivere successivamente, l&#8217;attendibilità dell&#8217;autore, attendibilità che poi è uno dei principi su cui ci basiamo per giudicare un buon blog. Non si può, secondo me, accettare il principio secondo cui, in un modo o nell&#8217;altro, se sono state scritte cose false il solo correggerle e portarle all&#8217;attenzione pubblica sia deleterio. Il messaggio che dovrebbe passare è esattamente quello opposto, ossia che anche senza rettifica, i meccanismi di diffusione di una notizia portino alla selezione delle informazioni attendibili e alla smentita di quelle false.</p>
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